Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2026 e pubblicato sul sito del MIMIT l'11 giugno 2026, si dà attuazione alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che ha istituito la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Scarica il testo del decreto attuativo del 07.05.2026 pubblicato sul sito del MIMIT l'11.06.2026
Il decreto definisce le regole operative per l'Iperammortamento 2026, le modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso, alle comunicazioni periodiche e alla documentazione da conservare.
Ricordiamo che il meccanismo, denominato comunemente "iperammortamento", riguarda due categorie di investimenti:
- i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, elencati negli allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (la cui struttura ricalca quella del piano Industria 4.0),
- e i beni materiali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
L'agevolazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e non ha alcuna rilevanza ai fini IRAP.
Le aliquote della maggiorazione: la tabella del beneficio
L'articolo 4 del decreto disciplina la misura del beneficio.
La maggiorazione è calcolata sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità, con aliquote decrescenti al crescere dell'investimento. Di seguito la tabella riepilogativa:
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Fascia di investimento |
Maggiorazione |
Costo ammortizzabile |
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Fino a 2,5 milioni di euro |
180% |
280% del costo |
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Da 2,5 a 10 milioni di euro |
100% |
200% del costo |
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Da 10 a 20 milioni di euro |
50% |
150% del costo |
A titolo esemplificativo: un'impresa che investiga 3 milioni di euro in beni Industria 4.0 potrà ammortizzare 2,5 milioni al 280% (la prima fascia) e i restanti 500.000 euro al 200% (seconda fascia), con un evidente impatto sulla riduzione dell'imponibile IRES/IRPEF nel corso del periodo di detenzione del bene.
La fruizione della maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti (art. 3, comma 3), a condizione che il bene sia già entrato in funzione entro il medesimo periodo. È comunque richiesta la preventiva ricezione dell'esito positivo delle verifiche GSE.
La procedura di accesso: comunicazioni al GSE step by step
L'accesso all'agevolazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici, nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito www.gse.it, accessibile tramite SPID o CIE.
Il processo si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali.
Fase 1 – Comunicazione preventiva (art. 3, comma 1)
L'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, con l'indicazione di:
- dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni degli allegati IV e V;
- data prevista di interconnessione;
- tipologia e ammontare degli investimenti in beni rinnovabili;
- data prevista di entrata in funzione;
- dati relativi all'applicazione della maggiorazione.
Fase 2 – Comunicazione di conferma (art. 3, comma 2)
Entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE rispetto alla comunicazione preventiva, l'impresa trasmette la comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo dell'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, corredato dai dati identificativi delle fatture agevolabili. Per i beni in leasing, l'obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente.
Fase 3 – Comunicazione di completamento (art. 3, comma 3)
Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni degli allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, comunica l'esito entro 10 giorni dalla ricezione, potendo richiedere integrazioni entro lo stesso termine. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità da parte dell'impresa comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto al beneficio.
La documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile
Perizia tecnica asseverata (art. 6)
Le caratteristiche tecniche dei beni, necessarie per la loro inclusione negli allegati IV e V, e l'avvenuta interconnessione devono essere comprovate da una perizia asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato, entrambi muniti di idonea copertura assicurativa.
Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
Certificazione contabile (art. 7)
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nella sezione A del registro ex art. 8 D.Lgs. n. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC.
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ATTENZIONE – Documentazione da conservare: → Perizia tecnica asseverata con analisi tecnica → Certificazione contabile del revisore legale → Fatture e documenti di trasporto dei beni agevolati → Documentazione tecnica di interconnessione → Tutta la documentazione deve essere resa disponibile in sede di controllo da parte del GSE e dell'Agenzia delle Entrate. |
Il monitoraggio e le comunicazioni periodiche
Il comma 6 dell’art. 3 introduce un obbligo di reportistica periodica continuativa che si distingue nettamente dalle comunicazioni legate ai singoli investimenti.
Il suo tratto più rilevante è la durata: l’obbligo decorre dalla prima comunicazione preventiva, quindi anche prima del completamento degli investimenti, e si protrae fino al termine di fruizione della maggiorazione ai sensi dell’art. 4, che coincide con l’ultimo esercizio in cui vengono dedotte le quote di ammortamento maggiorate.
Ciò significa che un’impresa che acquista un macchinario nel 2026 con aliquota di ammortamento del 10% annuo dovrà continuare a trasmettere queste comunicazioni fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti (30 settembre 2028).
Le comunicazioni sono due, con scadenze e contenuti distinti:
- Entro il 20 gennaio di ciascun anno — comunicazione consuntiva/previsionale: l’impresa comunica gli investimenti effettuati nell’anno precedente, i costi complessivamente sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio in corso. Si tratta di una comunicazione a carattere aggregato, funzionale a fornire al GSE — e di riflesso al MIMIT, al MEF e all’Agenzia delle Entrate — una stima aggiornata della spesa fiscale annua indotta dall’agevolazione.
- Entro il successivo 30 giugno — comunicazione integrativa con piano di ammortamento: completa la precedente con il piano di ammortamento analitico, indicando le quote di maggiorazione imputate in ciascun esercizio. Questa comunicazione è lo strumento principale di controllo a posteriori: consente di verificare che il beneficio venga fruito nei limiti dichiarati, con le aliquote corrette e senza deduzioni anomale (es. ammortamenti anticipati non consentiti o variazioni di aliquota non giustificate). Essendo trasmessa dopo la chiusura dell’esercizio fiscale precedente e la presentazione della dichiarazione dei redditi, il piano di ammortamento può essere confrontato con i dati dichiarativi dall’Agenzia delle Entrate.
Un aspetto operativo da tenere presente, l’obbligo delle comunicazioni periodiche scatta a partire dalla prima comunicazione preventiva, non dal completamento dell’investimento.
Ne consegue che l’impresa che avvia la procedura di accesso nel 2026 ma completa i beni nel 2027 dovrà comunque trasmettere la comunicazione del 20 gennaio 2027 (relativa all’anno 2026), anche se in quell’anno non ha ancora fruito di alcuna maggiorazione. La mancata o tardiva trasmissione delle comunicazioni periodiche, al pari di quelle legate ai singoli investimenti, può incidere sulla regolarità della fruizione del beneficio.
Il GSE trasmette a sua volta, almeno mensilmente, al MIMIT, al MEF e all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari (art. 12).
I modelli di comunicazione, gli allegati e le istruzioni di compilazione saranno approvati con uno o più decreti direttoriali del MIMIT e resi disponibili sulla piattaforma del GSE e sul portale Incentivi.gov.it.
Termini e modelli di comunicazione
Con il decreto del Direttore Generale del MIMIT del 10 giugno 2026, sono stati definiti i termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione per l'accesso al nuovo iper ammortamento.
A decorrere dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, le imprese possono presentare la comunicazione preventiva di prenotazione della maggiorazione. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica tramite l'apposita sezione "Area Clienti" del portale del GSE – Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it ), accessibile mediante SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili sul sito.
I termini per la presentazione delle ulteriori comunicazioni previste dalla procedura, ossia la comunicazione di conferma degli ordini accettati dal venditore con pagamento di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (art. 3, comma 2) e la comunicazione di completamento degli investimenti (art. 3, comma 3), saranno individuati con un successivo provvedimento del medesimo Direttore Generale.
Il decreto è pubblicato sui siti istituzionali del MIMIT (www.mimit.gov.it), del GSE (www.gse.it) e sulla piattaforma Incentivi.gov.it (www.incentivi.gov.it).
Allegati: