Le fattispecie reddituali che posso essere sottoposte a tassazione separata sono espressamente indicate dal Legislatore.
Si definisce separata quella particolare tassazione, alternativa alla tassazione ordinaria, che invece di applicare le ordinarie aliquote progressive previste dall’Irpef, applica una aliquota media calcolata in base alle risultanze reddituali del contribuente nei precedenti anni fiscali.
Di solito questo particolare regime di tassazione si applica a quelle tipologie reddituali che, anche se percepite in un unico esercizio, si sono costruite nel tempo, come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto.
Tuttavia il Legislatore prevede l’applicazione della tassazione separata anche ad altre tipologie reddituali, di diversa natura; uno di questo è il reddito prodotto dal defunto e riscosso dall’erede o dal legatario.
In base all’articolo 7 comma 3 del TUIR, “in caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”.
Quindi, anche tipologie reddituali che di solito sono sottoposte a tassazione ordinaria, se prodotti dal defunto ma percepiti dall’erede o dal legatario, sono sottoposti a tassazione separata, salvo opzione per tassazione ordinaria (se il contribuente ritiene che nel suo caso sia più conveniente).
I redditi che nella fattispecie possono essere sottoposti a tassazione separata sono tutte le tipologie reddituali, ad eccezione:
- dei redditi fondiari e dei redditi di impresa;
- del trattamento di fine rapporto, di altri emolumenti arretrati relativi a redditi di lavoro dipendente, di ratei di stipendio o di pensione, di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando erogati da soggetti obbligati ad effettuare ritenute alla fonte.
L’articolo 21 comma 2 del TUIR definisce le specifiche modalità di applicazione della tassazione separata nella situazione in esame: “nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione”.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2022 precisano che “i redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata”.
L’erede o il legatario, percettore del reddito del de cuius, lo dichiarerà compilando il rigo RM10 (ed eventualmente l’analogo rigo RM11) del modello Redditi PF 2022, indicando:
- in colonna 1 “l’anno di apertura della successione”;
- in colonna 2 “il reddito percepito, al lordo della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione”;
- in colonna 3 “la quota dell’imposta sulle successioni”;
- in colonna 4 “le ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati”.
La casella in colonna 5 è da barrare “in caso di opzione per la tassazione ordinaria”.