Con Risposta a interpello n 135 del 14 maggio le Entrate replicano ad una PMI innovativa iscritta al registro OAM che pone quesiti sulla tassazione delle plusavalenza.
La Pmi gestisce per i clienti attraverso un’apposita infrastruttura di scambio, prodotti e servizi relativi alle criptoattività e vuole dare la possibilità ai clienti di poter scegliere il regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze e altri proventi da criptoattività e pone cinque specifici quesiti, come deve calcolare la plusvalenza se:
- il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self custodial wallet di sua proprietà;
- il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange;
- il cliente revochi l'opzione per il regime del risparmio amministrato;
- la società riceva depositi in criptovalute provenienti da altri wallet (self custodial o presso altri exchange) intestati ai clienti stessi o a soggetti terzi.
Dalle risposte delle entrate si evinche che gli operatori crypto che adottano il regime del risparmio amministrato devono:
- Documentare rigorosamente ogni operazione non interna alla piattaforma;
- Richiedere e conservare documentazione fiscale adeguata sui wallet e sul costo delle criptovalute;
- Applicare il metodo del costo medio ponderato per il calcolo della base imponibile;
- In caso di revoca del regime, rilasciare certificazioni puntuali sul carico fiscale e le minusvalenze.
Vediamo dei dettagli dei quesiti e delle risposte ADE.
Trasferimento verso self custodial wallet o altri exchange
Venieva domandato se il trasferimento delle cripto-attività verso un wallet personale o esterno genera una plusvalenza.
Le Entrate hanno replicato di sì se manca documentazione oggettiva.
L’operazione è fiscalmente irrilevante solo se il cliente dimostra con documenti formali (rilasciati dall'exchange o simili) di essere effettivo titolare del wallet.
Una semplice autodichiarazione non basta. La norma a cui prestare attenzione e l'articolo 6, comma 6, d.lgs. n. 461/1997.
Revoca del regime amministrato delle cripto
Veniva domandato se la revoca dell’opzione per il regime del risparmio amministrato determina un evento tassabile.
Le Entrate replicano di no, in quanto non si genera alcuna plusvalenza automatica.
Tuttavia, l’intermediario ha l’obbligo di:
- Operare da sostituto d’imposta fino al 31 dicembre;
- Comunicare i valori di carico al contribuente;
- Certificare eventuali minusvalenze.
Sulle minusvalenze veniva domandato se le minusvalenze pregresse possono essere utilizzate in caso di revoca
Le entrate replicano di sì, sono compensabili entro quattro anni, sia in dichiarazione che in rapporti intestati allo stesso soggetto.
Ricezione di cripto da altri wallet
Nel caso si ricevano depositi da altri wallet intestati ai clienti stessi o a terzi, si segue la disciplina ordinaria (articolo 6 del Dlgs 461/1997): se gli intermediari con opzione per il regime del risparmio amministrato non sono in possesso dei dati per l’applicazione della sostitutiva, il contribuente è tenuto a consegnare la relativa documentazione. È esclusa una dichiarazione sostitutiva del contribuente, e pertanto, nel caso in cui il contribuente non consegni documenti l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.
Costo di acquisto delle cripto
Le Entrate evidenziano che la Circolare n 30/2023 ha chiarito che "gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a cripto-attività aventi la medesima denominazione" in linea con la disciplina di altri strumenti finanziari, quando i titoli o gli altri valori mobiliari della stessa specie ed aventi eguali caratteristiche, siano stati acquistati in date successive e a prezzi diversi. Allora, si assume come costo o valore di acquisto quello medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria.