Pubblicato nella GU n. 288 del 12.12.2025 il testo del decreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per:
- enti del Terzo settore
- procedure di crisi d’impresa
- enti e società dello sport dilettantistico
- alcuni istituti dell’IVA
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU (quindi 13/12/2025).
Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991
L’art. 7 estende l’applicazione del regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 36/2021 e innalza il plafond dei proventi commerciali a 400.000 euro annui (superando la precedente soglia di 250.000 euro), equiparando completamente ASD e SSD nell’accesso al regime agevolato.
IVA: semplificazioni e allineamento UE
Il decreto interviene sull’IVA con un pacchetto articolato di misure: da un lato introduce due novità di immediato impatto per il Terzo settore e l’economia sociale, la proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi (art. 6) e l’estensione dell’aliquota IVA del 5% alle imprese sociali (art. 4), dall’altro attua ulteriori interventi di semplificazione e allineamento al diritto UE, con disposizioni contenute negli articoli 9–13.
Razionalizzazione della rettifica della detrazione (art. 9)
È abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972. La modifica non altera la disciplina sostanziale della rettifica, già compiutamente regolata nei commi precedenti, ma elimina una previsione ridondante e di difficile lettura, contribuendo a un testo normativo più lineare e più coerente con le regole unionali.
Ricordiamo che l’IVA è detraibile solo per i beni collegati ad attività economiche (commerciali), se cambia l’uso, anche la detrazione deve cambiare di conseguenza. Per i Beni e servizi “a consumo immediato” la rettifica vale solo per l’anno in cui cambiano le condizioni, mentre per i Beni ammortizzabili (mobili) la rettifica si spalma su 5 anni, e per gli Immobili la rettifica si spalma su 10 anni.
Nuova disciplina della detrazione per gli enti non commerciali (art. 10)
Il decreto sostituisce integralmente l’art. 19-ter, chiarendo – in conformità ai principi UE – che la detrazione dell’imposta è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente. Restano esclusi dal diritto alla detrazione gli acquisti riferibili all’attività istituzionale o non economica.
È confermato e rafforzato l’obbligo di contabilità separata tra attività soggette e attività non soggette a IVA, ovvero tra area istituzionale e commerciale.
Allineamento delle definizioni e delle operazioni non imponibili al diritto UE (artt. 11 e 12)
Il decreto interviene:
- sull’art. 40-bis, aggiornando le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento in coerenza con la direttiva (UE) 2020/284 e con il quadro europeo sui pagamenti elettronici;
- sull’art. 9 DPR 633/1972, chiarendo – alla luce della giurisprudenza Cartrans – che la non imponibilità dei servizi connessi alle esportazioni si applica anche quando le prestazioni sono rese da intermediari, superando dubbi interpretativi e riducendo rischi di contenzioso.
Eliminazione di un adempimento superato (art. 13)
È abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, che introduceva un obbligo comunicativo per gli operatori che facilitano vendite tramite piattaforme digitali. La norma risulta oggi superata dal quadro europeo (DAC7 e pacchetto ViDA), e la sua soppressione evita duplicazioni e oneri inutili per imprese e amministrazione finanziaria.
Proroga esclusione IVA enti associativi (art. 6)
L’art. 6 del D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 interviene sulla disciplina transitoria prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prorogando di dieci anni il termine collegato al regime IVA degli enti associativi. In particolare, nel comma 683 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, il riferimento al “1° gennaio 2026” viene sostituito con “1° gennaio 2036”. Ne deriva lo slittamento al 2036 dell’orizzonte temporale richiamato dalla norma, con effetto di continuità (in chiave transitoria) del quadro applicativo collegato al regime degli enti associativi fino alla nuova data.
Aliquota IVA 5% estesa alle imprese sociali (art. 4)
Con l’art. 4, il decreto amplia l’ambito soggettivo dell’aliquota IVA del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972: dopo le parole riferite alle “cooperative sociali e loro consorzi”, vengono inserite anche le “imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile”. In sostanza, le operazioni già ricomprese nel numero 1 della Tabella A, parte II-bis, potranno beneficiare dell’aliquota del 5% anche quando rese dalle imprese sociali (nei limiti e alle condizioni oggettive già previste da quella voce di Tabella), realizzando un’estensione coerente con la finalità di sostegno agli operatori dell’economia sociale.
Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie aggiornate
Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo settore per evitare la tassazione delle cosiddette “plusvalenze figurative”.
Quando un bene passa dall’area commerciale a quella non commerciale per effetto della nuova qualificazione fiscale dell’attività, la plusvalenza non viene immediatamente tassata: l’imposta resta sospesa finché il bene è utilizzato per le finalità civiche, solidaristiche e sociali dell’ente. La tassazione scatterà solo se il bene viene ceduto, perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.
Sul fronte delle semplificazioni, il decreto aggiorna anche le soglie dei regimi forfetari applicabili agli enti del Terzo settore:
- per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il limite dei ricavi ai fini del regime forfetario IVA e delle regole dell’art. 86 viene fissato a 85.000 euro;
- la stessa soglia di 85.000 euro diventa il nuovo riferimento unico per l’accesso al regime speciale ex art. 86 CTS, in coerenza con i parametri UE e con l’obiettivo di un quadro semplificato e uniforme per gli enti non profit.
Crisi d’impresa: tassazione neutra per la riduzione dei debiti
Il decreto introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, chiarendo in modo definitivo quando la riduzione dei debiti non genera sopravvenienze attive tassabili. La non imposizione si applica non solo ai concordati fallimentari o preventivi liquidatori, ma anche a:
- concordato nella liquidazione giudiziale,
- concordato minore liquidatorio,
- concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,
- concordato minore in continuità aziendale,
- accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII),
- piani attestati ex art. 56 CCII,
- piani di ristrutturazione soggetti a omologazione,
- procedure estere equivalenti.
È confermato che l’irrilevanza fiscale opera nei limiti già previsti dal TUIR, senza diritto al rimborso delle imposte eventualmente versate in passato a seguito di interpretazioni difformi.
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